Convenzione
Art. 18
PENSIONI E ANNUALITÀ
In vigore dal 31 mar 1996
PENSIONI E ANNUALITÀ
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni, le annualità e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego nonché le annualità pagate a tale residente sono imponibili soltanto in questo Stato.
Il termine "annualità" designa le somme fisse pagate periodicamente a date stabilite vita natural durante oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;174#art-c-18