Convenzione›Parte I
Art. 2
DISPOSIZIONI GENERALI
In vigore dal 31 mar 1996
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le Parti adottano ogni misura appropriata per prevenire, controllare e ridurre ogni impatto transfrontaliero.
2. In particolare, le parti adottano ogni misura appropriata:
a) per prevenire, controllare e ridurre l'inquinamento delle
acque avente o rischiante di avere un impatto transfrontaliero;
b) per vigilare affinché le acque transfrontaliere siano
utilizzate allo scopo di assicurare una gestione dell'acqua che
tenga conto dell'ambiente e sia razionale, nonché la
conservazione delle risorse di acqua e la protezione dell'ambiente;
c) per vigilare affinché le acque transfrontaliere siano
utilizzate in maniera ragionevole ed equa, tenendo conto in
particolare del loro carattere transfrontaliero, in caso di
attività che comportino o rischino di comportare un impatto transfrontaliero;
d) per assicurare la conservazione e, se del caso il ripristino degli eco-sistemi.
3. Le misure di prevenzione, di controllo e di riduzione dell'inquinamento dell'acqua sono adottate se del caso, alla fonte.
4. Queste misure non provocano, direttamente o indirettamente, trasferimento di inquinamento verso altri ambienti.
5. Nell'adottare i provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le Parti sono guidate dai seguenti principi:
a) un principio cautelativo, in base al quale non sarà
differita l'attuazione di provvedimenti destinati ad evitare
che la discarica di sostanze pericolose possa avere un impatto transfrontaliero, visto e considerato che la ricerca
scientifica non ha dimostrato appieno l'esistenza di un vincolo
di causalità tra queste sostanze da una parte ed un eventuale impatto transfrontaliero, d'altra parte;
b) il principio secondo il quale "chi inquina, paga", in virtù
del quale i costi delle misure di prevenzione, di controllo e di riduzione dell'inquinamento sono a carico di colui che inquina;
c) le risorse in acqua sono gestite in modo da corrispondere
alle esigenze della generazione attuale, senza tuttavia che
venga compromessa la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro esigenze.
6. Le Parti rivierasche cooperano su una base di uguaglianza e di reciprocità, in particolare per mezzo di accordi bilaterali e multilaterali, in vista di elaborare politiche, programmi e strategie armonizzate applicabili a tutti i bacini idrografici interessati o a parte di essi, e finalizzati a prevenire, controllare e ridurre l'impatto transfrontaliero ed a tutelare l'ambiente delle acque transfrontaliere o l'ambiente sul quale queste acque esercitano un'influenza, compreso l'ambiente marino.
7. L'attuazione della presente Convenzione non deve dar luogo ad un deterioramento dello stato dell'ambiente nè ad un accrescimento dell'impatto transfrontaliero.
8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di adottare e di applicare individualmente o congiuntamente, misure più severe di quelle enunciate nella presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;171#art-c-2