Protocollo

Art. 15

Denuncia

In vigore dal 31 mar 1996
Denuncia 1. Il presente Protocollo rimarrà in vigore senza limitazioni di durata. 2. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente Protocollo mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. 3. La denuncia ha effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione. 4. La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non può essere esercitata da una parte contraente prima che sia trascorso un periodo di cinque anni dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore nei confronti di tale parte contraente. 5.a) Quando un marchio è oggetto di una registrazione internazionale che ha validità, nello Stato o nell'organizzazione intergovernativa che denuncia il presente Protocollo, alla data in cui la denuncia diventa effettiva, il titolare di tale registrazione può depositare, presso l'Ufficio di detto Stato o di detta organizzazione, una domanda di registrazione del medesimo marchio, la quale sarà trattata come se fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale in conformità dell'.4. o in data di iscrizione dell'estensione territoriale in conformità dell'. 2. e, se la registrazione beneficiava di priorità, tale domanda beneficierà della medesima priorità a condizione che: i) la suddetta domanda sia depositata entro due anni a contare dalla data in cui la denuncia è diventata effettiva, ii) i prodotti e servizi elencati nella domanda siano effettivamente coperti dall'elenco dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione internazionale nei confronti dello Stato o dell'organizzazione intergovernativa che ha denunciato il presente Protocollo e iii) la suddetta domanda sia conforme a tutti i requisiti della legislazione applicabile, compresi quelli relativi alle tasse. b) Le disposizioni del punto a) si applicano anche nei riguardi di qualsiasi marchio che è oggetto di una registrazione internazionale la quale sia in vigore, in parti contraenti diverse dallo Stato o dall'organizzazione intergovernativa che denuncia il presente Protocollo, alla data in cui la denuncia diventa effettiva, e il cui titolare, a causa della denuncia, non è più abilitato a depositare domande internazionali in conformità dell'.1.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169#art-p-15

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