Art. 5

LEGGE 7 marzo 1996, n. 108

In vigore dal 24 mar 1996
1. Nell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni". Il testo vigente dell'art. 132 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 132 (Abusiva attività finanziaria). - 1. Chiunque svolge una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo ovvero nell'apposita sezione del medesimo elenco indicata nell'art. 113 è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria".
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