Art. 4
LEGGE 7 marzo 1996, n. 108
In vigore dal 24 mar 1996
1. Il secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".
Note all':
- Si trascrive il testo dell'art. 1815 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1815 (Interessi). - Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.
Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". Nota all':
- Il testo vigente dell'art. 132 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 132 (Abusiva attività finanziaria). - 1. Chiunque svolge una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo ovvero nell'apposita sezione del medesimo elenco indicata nell'art. 113 è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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