Titolo II›Capo VII
Art. 50
Rilascio ed esercizio dei titoli minerali per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi: criteri di delega.
In vigore dal 25 feb 1996
(Rilascio ed esercizio dei titoli minerali per
la prospezione, la ricerca e la coltivazione di
idrocarburi: criteri di delega).
1. Il Governo è delegato ad attuare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) promozione della concorrenza attraverso l'abrogazione o la modificazione delle norme che prevedono disparità di trattamento tra diversi operatori nei settori della prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio in giacimento di idrocarburi, assicurando, entro il 31 dicembre 1996, parità di condizioni di accesso per l'intero territorio nazionale;
b) soppressione, entro il 31 dicembre 1996, del regime di esclusiva per la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio in giacimento nelle zone di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e successive modificazioni, e adozione entro la stessa data delle pro- cedure per regolare il conseguente regime transitorio nella salvaguardia dei diritti quesiti;
c) predisposizione e adozione, entro il 31 dicembre 1996, di procedure idonee a garantire agli operatori tutte le necessarie condizioni per la parità di accesso alle aree da assegnare;
d) armonizzazione sull'intero territorio nazionale della disciplina in materia di aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato, rideterminandone l'entità, le modalità di corresponsione e la destinazione e garantendo, comunque, l'invarianza del gettito complessivo derivante dalle predette aliquote, previsto per il bilancio dello Stato, ferme restando le aliquote dovute alle regioni;
e) determinazione per l'intero territorio nazionale di proce- dure di rilascio di titoli minerari assicurando la loro pubblicità e trasparenza;
f) definizione, per il conferimento di permessi di ricerca di idrocarburi in caso di concorso di domande per la stessa area, di criteri oggettivi e non discriminatori, ivi comprese le capacità tecniche ed economiche e le modalità di svolgimento dei lavori, anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonché al ripristino dei luoghi.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-02-06;52#art-50