Titolo II›Capo VII
Art. 49
Marcatura CE. Costruzione e messa in esercizio di unità per la navigazione da diporto: criteri di delega.
In vigore dal 25 feb 1996
(Marcatura CE. Costruzione e messa in esercizio
di unità per la navigazione da diporto:
criteri di delega).
1. All'attuazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si provvede apportando le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per adeguarla alle disposizioni della direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) fissare dei limiti di abilitazione alla navigazione in relazione alle categorie di progettazione delle unità da diporto come previsto dalla direttiva;
b) adeguare le abilitazioni al comando delle unità da diporto ai limiti di cui alla lettera a);
c) adeguare le norme sulla costruzione delle unità da diporto alle disposizioni previste dalla direttiva;
d) adeguare la regolamentazione nazionale a quanto previsto dalla direttiva in materia di certificazione e marcatura CE;
e) adeguare la regolamentazione nazionale sulla motorizzazione, sui carichi ammissibili e sulle persone trasportabili a quanto previsto dalla direttiva.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-02-06;52#art-49