Titolo IICapo VII

Art. 49

Marcatura CE. Costruzione e messa in esercizio di unità per la navigazione da diporto: criteri di delega.

In vigore dal 25 feb 1996
(Marcatura CE. Costruzione e messa in esercizio di unità per la navigazione da diporto: criteri di delega). 1. All'attuazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si provvede apportando le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per adeguarla alle disposizioni della direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) fissare dei limiti di abilitazione alla navigazione in relazione alle categorie di progettazione delle unità da diporto come previsto dalla direttiva; b) adeguare le abilitazioni al comando delle unità da diporto ai limiti di cui alla lettera a); c) adeguare le norme sulla costruzione delle unità da diporto alle disposizioni previste dalla direttiva; d) adeguare la regolamentazione nazionale a quanto previsto dalla direttiva in materia di certificazione e marcatura CE; e) adeguare la regolamentazione nazionale sulla motorizzazione, sui carichi ammissibili e sulle persone trasportabili a quanto previsto dalla direttiva.
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