Art. 2

In vigore dal 10 feb 1996
1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all' a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello scambio di lettere medesimo.
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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;51#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere che costituisce un'integrazione all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite (UNIDO) sulle disposizioni amministrative per il centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia del 9 novembre 1993, effettuato a Roma e Vienna rispettivamente l'11 ed il 16 maggio 1995. — Testo vigente | Portale Normativo