Art. 1
In vigore dal 10 feb 1996
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere che costituisce un accordo per l'emendamento del paragrafo 1 dell'articolo X dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite (UNIDO) sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia del 9 novembre 1993, effettuato a Roma e Vienna rispettivamente l'11 ed il 16 maggio 1995.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-01-31;51#art-1