Art. 2

In vigore dal 10 feb 1996
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;48#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991. — Testo vigente | Portale Normativo