Art. 1

In vigore dal 10 feb 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991.
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