Art. 3
LEGGE 11 gennaio 1996, n. 23
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 11 gennaio 1996, n. 23
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I Comuni sono responsabili della realizzazione, fornitura e manutenzione degli edifici per scuole materne, elementari e medie. Le Province si occupano invece degli edifici per le scuole superiori, licei artistici, conservatori, accademie, convitti e altre istituzioni educative statali. Entrambi gli enti devono inoltre farsi carico delle spese di ufficio, arredamento, riscaldamento e delle utenze (acqua, luce, gas, telefono) con i relativi impianti. Per l'installazione di materiale didattico e scientifico che richiede norme di sicurezza o adeguamenti, l'ente locale deve rilasciare un parere preventivo o impegnarsi formalmente ad adeguare i locali. Infine, gli enti possono delegare alle singole scuole, su loro richiesta e trasferendo i fondi necessari, la manutenzione ordinaria.
La norma definisce e ripartisce con precisione tra Comuni e Province le competenze per la costruzione, gestione, fornitura e manutenzione degli edifici scolastici e dei relativi servizi.
Si applica a Comuni, Province e alle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.
Un Comune finanzia e realizza i lavori di manutenzione straordinaria del tetto di una scuola media, pagando anche le bollette del riscaldamento e della luce dell'edificio. Se la scuola desidera gestire direttamente i piccoli interventi ordinari, può chiedere al Comune la delega e le risorse economiche per provvedere autonomamente.
Obbligo per Comuni e Province di provvedere a realizzazione, fornitura, manutenzione, spese di ufficio, arredi e utenze; obbligo per l'ente locale di rendere parere preventivo o impegno all'adeguamento locali per attrezzature scientifico-didattiche; obbligo di trasferire le risorse finanziarie in caso di delega.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.