Art. 3

LEGGE 11 gennaio 1996, n. 23

In vigore dal 4 set 1998
Competenze degli enti locali 1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonchè di convitti e di istituzioni educative statali. 2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti. 3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature. 4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate. 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
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In sintesi

I Comuni sono responsabili della realizzazione, fornitura e manutenzione degli edifici per scuole materne, elementari e medie. Le Province si occupano invece degli edifici per le scuole superiori, licei artistici, conservatori, accademie, convitti e altre istituzioni educative statali. Entrambi gli enti devono inoltre farsi carico delle spese di ufficio, arredamento, riscaldamento e delle utenze (acqua, luce, gas, telefono) con i relativi impianti. Per l'installazione di materiale didattico e scientifico che richiede norme di sicurezza o adeguamenti, l'ente locale deve rilasciare un parere preventivo o impegnarsi formalmente ad adeguare i locali. Infine, gli enti possono delegare alle singole scuole, su loro richiesta e trasferendo i fondi necessari, la manutenzione ordinaria.

Perché esiste questa norma

La norma definisce e ripartisce con precisione tra Comuni e Province le competenze per la costruzione, gestione, fornitura e manutenzione degli edifici scolastici e dei relativi servizi.

A chi si applica

Si applica a Comuni, Province e alle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.

Esempio pratico

Un Comune finanzia e realizza i lavori di manutenzione straordinaria del tetto di una scuola media, pagando anche le bollette del riscaldamento e della luce dell'edificio. Se la scuola desidera gestire direttamente i piccoli interventi ordinari, può chiedere al Comune la delega e le risorse economiche per provvedere autonomamente.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per Comuni e Province di provvedere a realizzazione, fornitura, manutenzione, spese di ufficio, arredi e utenze; obbligo per l'ente locale di rendere parere preventivo o impegno all'adeguamento locali per attrezzature scientifico-didattiche; obbligo di trasferire le risorse finanziarie in caso di delega.

Domande frequenti

Chi paga le bollette di luce, gas, acqua e telefono delle scuole?Spettano ai Comuni per le scuole materne, elementari e medie, e alle Province per gli istituti di istruzione secondaria superiore e le altre istituzioni educative indicate dalla norma.
La scuola può occuparsi direttamente della manutenzione ordinaria dell'edificio?Sì, l'ente territoriale competente può delegare alla singola istituzione scolastica, su richiesta di quest'ultima, le funzioni di manutenzione ordinaria, fornendo le risorse finanziarie necessarie.
Cosa serve prima di installare attrezzature didattiche e scientifiche che richiedono adeguamenti di sicurezza?È necessario il parere preventivo obbligatorio dell'ente locale competente sull'adeguatezza dei locali, oppure un suo formale impegno ad adeguarli contestualmente all'impianto delle attrezzature.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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