Art. 1
LEGGE 11 gennaio 1996, n. 23
In vigore dal 3 feb 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
F i n a l i t à
1. Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico. Obiettivo della presente legge è assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.
2. La programmazione degli interventi per le finalità di cui al comma 1 deve garantire:
a) il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di carenza delle diverse regioni entro la media nazionale;
b) la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare
di quello avente valore storico-monumentale;
c) l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene;
d) l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione;
e) una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici;
f) la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base;
g) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è Stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
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