Art. 6
LEGGE 5 gennaio 1996, n. 25
In vigore dal 21 gen 1996
Riconoscimento di requisiti tecnico-professionali
1. I soggetti che, ancorchè non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, ovvero come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387, dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all' della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Note all':
- Per il testo della legge 5 marzo 1990, n. 45, vedi nota all'.
- Per il testo del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387, vedi nota all'.
- Per il testo dell' della legge 8 agosto 1985, n. 443, vedi nota all'.
- Per il testo del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, vedi nota all'.
Storico versioni
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