Art. 10

LEGGE 5 gennaio 1996, n. 25

In vigore dal 21 gen 1996
S a n a t o r i a 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1992, n. 1, 1 marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, 1 luglio 1992, n. 325, 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, 28 aprile 1993, n. 130, 30 giugno 1993, n. 212, 30 agosto 1993, n. 330, 29 ottobre 1993, n. 429, 28 dicembre 1993, n. 542, 26 febbraio 1994, n. 134, 29 aprile 1994, n. 257, 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514, 28 ottobre 1994, n. 601, 28 dicembre 1994, n. 723, 25 febbraio 1995, n. 55, 29 aprile 1995, n. 141, 29 aprile 1995, n. 143, 28 giugno 1995, n. 257, 28 giugno 1995, n. 259, 28 agosto 1995, n. 359, e 28 agosto 1995, n. 360, nonchè quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle materie disciplinate dalla legge stessa.
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