Art. 4

In vigore dal 17 nov 1995
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 ottobre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri AGNELLI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DINI
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;477#art-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalita' organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992. — Testo vigente | Portale Normativo