Art. 1
In vigore dal 17 nov 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalita organizzata e il traffico di droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;477#art-1