Convenzione
Art. 23
ALTRI REDDITI
In vigore dal 2 ago 1995
ALTRI REDDITI
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-14;319#art-c-23