Convenzione

Art. 21

PROFESSORI INSEGNANTI E RICERCATORI

In vigore dal 2 ago 1995
PROFESSORI INSEGNANTI E RICERCATORI 1. Un professore od un insegnante il quale soggiorna temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, allo scopo di insegnare od effettuare ricerche presso un'università, collegio scuola od altro istituto d'istruzione, appartenente al Governo o ad organizzazioni non aventi scopo lucrativo, il quale è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca. 2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tali ricerche siano effettuate principalmente nell'interesse privato di una o più persone determi- nate.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-14;319#art-c-21

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