Convenzione
Art. 5
STABILE ORGANIZZAZIONE
In vigore dal 26 lug 1995
STABILE ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) un'officina;
(e) un laboratorio;
(f) un magazzino, collegato ad una persona che fornisce servizi di deposito a terzi;
(g) una miniera, un giacimento di petrolio, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
(h) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i 183 giorni.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa;
(b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione;
(c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
(e) una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 del presente articolo - è considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato ma soltanto se:
(a) essa ha ed abitualmente esercita in detto primo Stato, il potere generale di concludere contratti per conto dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa, o
(b) essa dispone abitualmente in detto primo Stato di un deposito di merci appartenenti all'impresa dal quale esegue abitualmente ordinazioni o effettua consegne per conto dell'impresa, o
(c) essa abitualmente assicura ordinazioni per la vendita di merci in detto primo Stato, interamente o quasi interamente per conto dell'impresa stessa, o per conto dell'impresa e di altre imprese da essa controllate o che la controllino.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività e le loro attività non siano definite nel sub-paragrafo (c) del paragrafo 4 del presente articolo.
6. Il fatto che una società residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;301#art-c-5