Convenzione
Art. 1
SOGGETTI
In vigore dal 26 lug 1995
CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh,
Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,
Hanno convenuto quanto segue:
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;301#art-c-1