Convenzione

Art. 30

DENUNCIA

In vigore dal 26 lug 1995
DENUNCIA La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. In tal caso, la Convenzione cesserà di essere applicata: a) in Bangladesh, per gli anni di accertamento che iniziano il, o successivamente al, 1o luglio dell'anno solare successivo a quello della denuncia; e b) in Italia: i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia; ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta in duplice esemplare a Roma il giorno 20 marzo 1990, nelle lingue italiana, bengali ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Popolare del Bangladesh (firma illeggibile) (firma illeggibile) Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;301#art-c-30

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