Convenzione
Art. 29
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 26 lug 1995
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a............ non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
a) in Bangladesh, con riferimento al reddito imponibile per gli anni di accertamento che iniziano il, o successivamente al, 1o luglio 1980; e
b) in Italia:
i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1o gennaio 1980;
ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio 1980.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti in relazione ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio 1980 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;301#art-c-29