Art. 3
In vigore dal 2 giu 1995
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
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