Art. 2

In vigore dal 2 giu 1995
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;215#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991. — Testo vigente | Portale Normativo