Art. 4

In vigore dal 2 giu 1995
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 40 miliardi annue per gli anni dal 1995 al 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 4 Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994. — Testo vigente | Portale Normativo