Art. 4
In vigore dal 2 giu 1995
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 40 miliardi annue per gli anni dal 1995 al 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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