Art. 3

In vigore dal 2 giu 1995
1. In applicazione del Protocollo di cui all' si autorizza la spesa complessiva di lire 250 miliardi da erogare con le seguenti modalità: a) lire 20 miliardi annue dal 1995 al 1997, lire 23 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, e lire 24 miliardi per l'anno 2000, da corrispondere al Governo maltese in rate annuali, entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento, quale contributo alla bilancia dei pagamenti; b) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 2000 per contributi a fondo perduto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-05-12;209#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo