Art. 3
In vigore dal 2 giu 1995
1. In applicazione del Protocollo di cui all' si autorizza la spesa complessiva di lire 250 miliardi da erogare con le seguenti modalità:
a) lire 20 miliardi annue dal 1995 al 1997, lire 23 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, e lire 24 miliardi per l'anno 2000, da corrispondere al Governo maltese in rate annuali, entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento, quale contributo alla bilancia dei pagamenti;
b) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 2000 per contributi a fondo perduto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-05-12;209#art-3