Art. 2

In vigore dal 30 apr 1995
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 aprile 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri BRANCACCIO, Ministro dell'interno CORCIONE, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: MANCUSO ------------
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urn:nir:stato:legge:1995-04-29;130#art-2

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Art. 2 Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate. — Testo vigente | Portale Normativo