Art. 1

In vigore dal 30 apr 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. I decreti legislativi di cui agli della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono adottati entro il 15 maggio 1995. 2. Restano salvi gli effetti prodottisi e gli atti compiuti in applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 e dei successivi decreti-legge di proroga. 3. Gli effetti giuridici ed economici del decreto legislativo di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, decorrono dalla data del 1 settembre 1995. 4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 153.000 milioni per l'anno 1995, lire 442.000 milioni per l'anno 1996 e lire 450.000 milioni per l'anno 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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