Art. 2

In vigore dal 30 apr 1995
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XI dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;150#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma l'8 luglio 1991. — Testo vigente | Portale Normativo