Art. 1

In vigore dal 30 apr 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma l'8 luglio 1991.
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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;150#art-1

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