Art. 1
In vigore dal 30 apr 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma l'8 luglio 1991.
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