Art. 2

In vigore dal 30 apr 1995
1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all' a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 3 dell'articolo 25 degli emendamenti stessi.
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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;145#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanita' il 12 maggio 1986. — Testo vigente | Portale Normativo