Art. 1
In vigore dal 30 apr 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanità il 12 maggio 1986.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;145#art-1