Art. 1

In vigore dal 30 apr 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanità il 12 maggio 1986.
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