Art. 1

In vigore dal 19 mar 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-03-08;74#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo