Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 19 mar 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992.
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