Allegato 2›Parte VII
Art. 11
Funzione del panel
In vigore dal 11 gen 1995
Funzione del panel
I panel hanno la funzione di assistere il DSB ad adempiere ai compiti ad esso attribuiti dalla presente Intesa e dagli Accordi contemplati. Un panel dovrebbe pertanto procedere ad una valutazione oggettiva della questione sottoposta al suo esame, ivi compresa una valutazione oggettiva dei fatti in questione, dell'applicabilità degli Accordi contemplati pertinenti e della compatibilità con tali Accordi e procedere alle ulteriori constatazioni che possono aiutare il DSB a formulare le raccomandazioni e le decisioni previste negli Accordi contemplati. I panel dovrebbero procedere a regolari consultazioni con le Parti della controversia e offrire loro adeguate occasioni per elaborare una soluzione reciprocamente soddisfacente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-29;747#art-a-11