Allegato 2Parte VII

Art. 10

Terzi

In vigore dal 11 gen 1995
Terzi 1. Nel corso del procedimento del panel si tiene pienamente conto degli interessi delle Parti di una controversia e di quelli degli altri Membri ai sensi di un Accordo contemplato oggetto della controversia. 2. Ciascun Membro che abbia un interesse sostanziale in una questione sottoposta all'esame di un panel e che abbia segnalato il suo interesse al DSB (denominato nella presente Intesa "terzo") ha la possibilità di presentare la propria posizione al panel e di inviare al panel comunicazioni scritte. Dette comunicazioni sono inviate anche alle Parti della controversia e riprese nella relazione del panel. 3. I terzi ricevono le comunicazioni delle Parti della controversia per la prima riunione del panel. 4. Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747#art-a-10

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