Convenzione
Art. 30
DENUNCIA
In vigore dal 28 dic 1994
DENUNCIA
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno solare dopo un periodo di cinque anni dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore. In tal caso la convenzione cesserà di avere effetto:
a) in Italia:
con riferimento al reddito imponibile per ogni periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;
b) in Mauritius:
con riferimento al reddito imponibile per gli anni di accertamento che iniziano il, o successivamente al, 1 luglio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.
Fatta in duplice esemplare a Port-Louis il giorno nove marzo 1990, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo
Repubblica Italiana di Mauritius
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;712#art-c-30