Convenzione
Art. 29
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 28 dic 1994
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli Strumenti di Ratifica saranno scambiati non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli Strumenti di Ratifica e le sue disposizioni avranno efficacia:
a) in Italia:
con riferimento al reddito imponibile per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1987;
b) in Mauritius:
con riferimento al reddito imponibile per gli anni di accertamento che iniziano il, o successivamente al 1 luglio 1987.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento cui da diritto la presente Convenzione con riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relativamente ai periodi che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1987 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;712#art-c-29