Convenzione

Art. 3

DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 28 dic 1994
DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Mauritius" designa tutti i territori, comprese tutte le isole, che, ai sensi della legislazione di Mauritius, formano lo Stato di Mauritius e comprende: i) il mare territoriale di Mauritius; ii) le zone al di fuori del mare territoriale di Mauritius che ai sensi della legislazione di Mauritius sono o possono in futuro essere considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti di Mauritius riguardanti il fondo e il sottosuolo marino, nonché le loro risorse naturali; b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino, nonché le loro risorse naturali; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, Mauritius o l'Italia; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; h) il termine "nazionali" designa: 1. le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente; 2. le persone giuridiche, società di persone, associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) l'espressione "autorità competente" designa: 1. per quanto concerne Mauritius il "Commissioner of Income Tax" o il suo rappresentante autorizzato; 2. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;712#art-c-3

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