Convenzione
Art. 2
IMPOSTE CONSIDERATE
In vigore dal 28 dic 1994
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente o delle sue suddivisioni politiche o amministrative dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne Mauritius:
i) l'imposta sul reddito;
ii) l'imposta sugli utili di capitale (morcellement);
comprese le ritenute alla fonte, le anticipazioni o gli acconti
relativi alle imposte suddette;
(qui di seguito indicate quali "imposta di Mauritius")
b) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi,
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte:
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite da ciascuno Stato contraente dopo la firma della presente convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;712#art-c-2