Convenzione

Art. 21

STUDENTI

In vigore dal 28 dic 1994
STUDENTI 1. Le remunerazioni che uno studente o un apprendista che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente nel primo Stato contraente unicamente ai fini di istruzioni o di apprendistato, riceve per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato non sono imponibili in detto Stato, purchè tali remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori dello stesso Stato. 2. Nonostante le disposizioni degli , le remunerazioni che uno studente o apprendista che è, o era immediatamente prima di recarsi un uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo stato unicamente ai fini di istruzione o di apprendistato, riceve in corrispettivo di servizi resi nel primo Stato non sono imponibili in detto primo Stato, purchè tali servizi siano connessi alla sua istruzione o apprendistato o che le remunerazioni di tali servizi siano necessarie per integrare le risorse destinate al proprio mantenimento.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;712#art-c-21

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