Convenzione
Art. 20
PROFESSORI ED INSEGNANTI
In vigore dal 28 dic 1994
PROFESSORI ED INSEGNANTI
1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, istituto superiore, scuola od altro istituto di istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca, per le quali è assoggettato ad imposizione nell'altro Stato contraente.
2. Il presente Articolo non si applica ai redditi derivanti da ricerche se tali ricerche sono intraprese principalmente nell'interesse personale di una o più persone determinate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;712#art-c-20