Protocollo n. 9›Parte III
Art. 13
In vigore dal 17 dic 1994
1. Fino al 31 dicembre 1996 le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3118/93 non si applicano ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità austriache per i servizi nazionali di trasporto su strada in altri Stati membri.
2. Nello stesso periodo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3118/93 non si applicano ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità in altri Stati membri per i servizi nazionali di trasporto su strada in Austria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pn-13