Protocollo n. 9Parte III

Art. 13

In vigore dal 17 dic 1994
1. Fino al 31 dicembre 1996 le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3118/93 non si applicano ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità austriache per i servizi nazionali di trasporto su strada in altri Stati membri. 2. Nello stesso periodo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3118/93 non si applicano ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità in altri Stati membri per i servizi nazionali di trasporto su strada in Austria.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pn-13

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