AttoParte QUINTA

Art. 157

In vigore dal 17 dic 1994
1. Immediatamente dopo l'adesione sia la Corte di giustizia che il Tribunale di primo grado sono completati con la nomina di quattro giudici. 2. a) Il mandato di due dei giudici della Corte di giustizia nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 1997. Questi giudici sono estratti a sorte. Il mandato degli altri giudici scade il 6 ottobre 2000. b) Il mandato di due dei giudici del Tribunale di primo grado nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 31 agosto 1995. Questi giudici sono estratti a sorte. Il mandato degli altri giudici scade il 31 agosto 1998. 3. Immediatamente dopo l'adesione sono nominati un settimo ed un ottavo avvocato generale. 4. Il mandato di uno degli avvocati generali nominati conformemente al paragrafo 3 scade il 6 ottobre 1997. Questo avvocato generale è designato a sorte. Il mandato dell'altro avvocato generale scade il 6 ottobre 2000. 5. a) La Corte di giustizia apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione. b) Il Tribunale di primo grado, di concerto con la Corte di giustizia, apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione. c) I regolamenti di procedura così adattati sono sottoposti all'approvazione unanime del Consiglio. 6. Per la pronuncia sulle cause pendenti dinanzi ai suddetti organi al 1 gennaio 1995, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione ed applicano il regolamento di procedura vigente al 31 dicembre 1994.
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Art. 157 Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994. — Testo vigente | Portale Normativo