Art. 2

In vigore dal 23 nov 1994
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;639#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991. — Testo vigente | Portale Normativo