Art. 1

In vigore dal 23 nov 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991.
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