Trattato
Art. 6
In vigore dal 20 ott 1994
Qualora si verificassero situazioni o controversie suscettibili, secondo una delle Alte Parti Contraenti, di costituire una minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale, le Parti si impegnano ad armonizzare, nei limiti del possibile, le loro posizioni in vista dell'adozione delle misure più idonee ad alleggerire la tensione.
Qualora una delle Parti ritenesse che una situazione o una controversia minacciasse i suoi supremi interessi di sicurezza, essa può chiedere all'altra parte di tenere senza indugio consultazioni bilaterali, anche al fine di individuare, all'occorrenza, idonee forme di assistenza.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-10-04;580#art-t-6