Trattato
Art. 1
In vigore dal 20 ott 1994
TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI POLONIA
La Repubblica Italiana e la Repubblica di Polonia, d'ora innanzi
dette le Alte Parti Contraenti,
desiderose di sottolineare l'amicizia che unisce tradizionalmente i due paesi e i due popoli e di rafforzare i rapporti bilaterali nei settori della politica, dell'economia, della cultura e della scienza;
nell'intento di contribuire all'avvento di un ordine internazionale basato sul diritto, sulla pace, sulla democrazia e sulla libertà;
sospinte dai cambiamenti politici e istituzionali verificatisi in
Europa;
guidate dal proposito di rendere irreversibile il superamento della divisione dell'Europa e di favorire la convergenza sui valori della giustizia, del pluralismo e dell'economia di mercato;
riconoscendo l'importanza fondamentale dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e degli altri documenti
della CSCE e riconfermando gli impegni con essi assunti;
rispettose delle norme del diritto internazionale ed in particolare degli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite e mosse dall'intento di rafforzare l'autorità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nei suoi sforzi per realizzare condizioni di pace, di sicurezza e di benessere nel mondo;
fermamente intenzionate a collaborare, nella comune prospettiva europea, per realizzare una maggiore stabilità e sicurezza nel
continente;
consapevoli del ruolo essenziale che la NATO e l'UEO svolgono per la sicurezza in Europa;
desiderose di contribuire all'avvicinamento tra i popoli europei, alla loro maggiore conoscenza e comprensione reciproche, mediante iniziative comuni da realizzare in un quadro di integrazione
regionale con particolare riguardo all'Esagonale;
nell'intento di rafforzare i loro rapporti e di conferire ad essi
nuova qualità e dimensione,
hanno deciso di stipulare il seguente Trattato, convenendo quanto
segue:
Le Alte Parti Contraenti svilupperanno le loro relazioni in ogni settore di mutuo interesse, approfondiranno la collaborazione in modo continuo e coerente, si adopereranno per l'ulteriore avvicinamento tra i popoli italiano e polacco, per l'elevazione del loro benessere materiale e per una più intensa valorizzazione del comune patrimonio di tradizioni e di cultura.
Le Parti stipuleranno, quando occorra, altri accordi e convenzioni per dare attuazione agli impegni assunti con il presente Trattato.
Le Parti svilupperanno la loro collaborazione, soprattutto attraverso contatti bilaterali miranti a concordare e a coordinare iniziative comuni a diversi livelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-10-04;580#art-t-1