Trattato

Art. 1

In vigore dal 20 ott 1994
TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI POLONIA La Repubblica Italiana e la Repubblica di Polonia, d'ora innanzi dette le Alte Parti Contraenti, desiderose di sottolineare l'amicizia che unisce tradizionalmente i due paesi e i due popoli e di rafforzare i rapporti bilaterali nei settori della politica, dell'economia, della cultura e della scienza; nell'intento di contribuire all'avvento di un ordine internazionale basato sul diritto, sulla pace, sulla democrazia e sulla libertà; sospinte dai cambiamenti politici e istituzionali verificatisi in Europa; guidate dal proposito di rendere irreversibile il superamento della divisione dell'Europa e di favorire la convergenza sui valori della giustizia, del pluralismo e dell'economia di mercato; riconoscendo l'importanza fondamentale dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e degli altri documenti della CSCE e riconfermando gli impegni con essi assunti; rispettose delle norme del diritto internazionale ed in particolare degli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite e mosse dall'intento di rafforzare l'autorità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nei suoi sforzi per realizzare condizioni di pace, di sicurezza e di benessere nel mondo; fermamente intenzionate a collaborare, nella comune prospettiva europea, per realizzare una maggiore stabilità e sicurezza nel continente; consapevoli del ruolo essenziale che la NATO e l'UEO svolgono per la sicurezza in Europa; desiderose di contribuire all'avvicinamento tra i popoli europei, alla loro maggiore conoscenza e comprensione reciproche, mediante iniziative comuni da realizzare in un quadro di integrazione regionale con particolare riguardo all'Esagonale; nell'intento di rafforzare i loro rapporti e di conferire ad essi nuova qualità e dimensione, hanno deciso di stipulare il seguente Trattato, convenendo quanto segue: Le Alte Parti Contraenti svilupperanno le loro relazioni in ogni settore di mutuo interesse, approfondiranno la collaborazione in modo continuo e coerente, si adopereranno per l'ulteriore avvicinamento tra i popoli italiano e polacco, per l'elevazione del loro benessere materiale e per una più intensa valorizzazione del comune patrimonio di tradizioni e di cultura. Le Parti stipuleranno, quando occorra, altri accordi e convenzioni per dare attuazione agli impegni assunti con il presente Trattato. Le Parti svilupperanno la loro collaborazione, soprattutto attraverso contatti bilaterali miranti a concordare e a coordinare iniziative comuni a diversi livelli.
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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;580#art-t-1

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