Convenzione
Art. 38
Recessi
In vigore dal 24 feb 1994
. Recessi
1. In ogni tempo dopo due anni dalla data alla quale la presente Convenzione è entrata in vigore per una Parte contraente, quella Parte contraente potrà ritirarsi dalla Convenzione notificando per iscritto in tal senso il Depositario.
2. Ogni recesso di cui sopra diverrà effettivo allo scadere di un anno dopo la data alla quale il Depositario ne sarà stato notificato, oppure ad ogni data successiva eventualmente specificata nella notifica di recesso.
3. Si riterrà che ogni Parte contraente che recede dalla presente Convenzione si sia altresì ritirata da qualsiasi Protocollo di cui è Parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-02-14;124#art-c-38